Art. 272
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Nella seconda delle ipotesi prevista nel precedente articolo, degli utenti morosi e' compilato apposito ruolo, che viene pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, nel qual termine gl'interessati possono presentare i loro reclami al prefetto che provvede in via definitiva. Il ruolo, reso esecutorio dal prefetto, a seguito delle eventuali rettificazioni, e' rimesso all'esattore per la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali autorizzati dal testo unico 17 ottobre 1922 n. 1401. Nel detto ruolo sono inscritte, oltre le quote insolute, anche le spese inerenti alla procedura di riscossione.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 23 maggio 1941 · versione 0 su Normattiva