Art. 272

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1941 al 20 luglio 1952. Leggi il testo vigente →

((E' istituita una addizionale nella misura di due centesimi per ogni lira della tassa comunale dovuta ai sensi del precedente art. 268, da iscrivere nei ruoli relativi alla tassa stessa. Tale addizionale viene riscossa alla scadenza delle sei rate bimestrali in cui ha luogo la riscossione del tributo principale. Il provento derivante dalla riscossione dell'addizionale sara' integralmente versato al bilancio dello Stato, e verra' successivamente erogato dal Ministero delle finanze, per tutti i servizi contemplati dalla presente legge, mediante corrispondenti assegnazioni di fondi sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.)) 33

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 marzo 1941, n. 366

33

La L. 20 marzo 1941, n. 366, ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 1942.

Testo vigente dal 23 maggio 1941 al 20 luglio 1952 · versione 38 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art272 · fonte su Normattiva