Art. 272
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Delegazioni. A garanzia dei mutui assunti o da assumere per finanziare le spese inerenti al servizio di smaltimento dei rifiuti e per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di stoccaggio, discarica, trattamento e recupero, i comuni possono rilasciare delegazioni sulla tassa nei limiti dei quattro quinti del cespite medio annuo realizzato nell'ultimo biennio. Qualora, in qualsiasi momento del periodo di ammortamento del mutuo, la riscossione del cespite risultasse insufficiente a garantire l'ammortamento stesso, il comune dovra' rilasciare delegazioni suppletive su altri cespiti delegabili. 858799101
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915
85Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1 gennaio 1983.
Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, come modificato dal D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che le disposizioni del presente articolo avranno efficacia dal 1 gennaio 1984.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
99con decorrenza dal 1 gennaio 1999
Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II dal Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' soppressa a decorrere dal 1 gennaio 1999".
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dalla L. 9 dicembre 1998, n. 426
101con decorrenza dal 1 gennaio 2000
Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dalla L. 9 dicembre 1998, n. 426, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II dal Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' soppressa a decorrere dal 1 gennaio 2000".
Testo vigente dal 29 dicembre 1998 al 1 gennaio 2000 · versione 119 su Normattiva