Art. 272
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Delegazioni. A garanzia dei mutui assunti o da assumere per finanziare le spese inerenti al servizio di smaltimento dei rifiuti e per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di stoccaggio, discarica, trattamento e recupero, i comuni possono rilasciare delegazioni sulla tassa nei limiti dei quattro quinti del cespite medio annuo realizzato nell'ultimo biennio. Qualora, in qualsiasi momento del periodo di ammortamento del mutuo, la riscossione del cespite risultasse insufficiente a garantire l'ammortamento stesso, il comune dovra' rilasciare delegazioni suppletive su altri cespiti delegabili. 8587
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915
85Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1 gennaio 1983.
Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, come modificato dal D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che le disposizioni del presente articolo avranno efficacia dal 1 gennaio 1984.
Testo vigente dal 2 marzo 1983 al 2 marzo 1997 · versione 101 su Normattiva