Art. 276 — Ruoli
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In base alle denunzie, alle rettificazioni apportatevi, di ufficio ed agli accertamenti eseguiti nei riguardi degli altri contribuenti compresi nei ruoli dell'anno in corso, il podesta' predispone, con apposita deliberazione, entro il 20 di ottobre, le variazioni da introdursi nei ruoli stessi per l'esercizio prossimo e la formazione dei ruoli delle imposte e tasse di nuova istituzione. ((E' tuttavia consentito di protrarre, non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo, l'esecuzione dei suddetti adempimenti, anche suddividendo le variazioni in deliberazioni distinte. I vari termini fissati dai successivi articoli 277 e seguenti decorrono dalla data di ciascuna deliberazione)). 4249
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62
42con decorrenza dal 1 gennaio 1945
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che "Ai soli effetti dell'applicazione per l'anno 1945 dei tributi indicati nell'art. 40, i termini stabiliti dagli articoli 273, 274, 276 e 277 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sono prorogati di cinque mesi, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione dei presente decreto nella Gazzetta Ufficiale". Ha inoltre disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Per le imposte sul valore locativo, di famiglia, sul bestiame, sugli animali caprini, sui cani, sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, di patente, di soggiorno, di licenza, per la tassa di occupazione del suolo, del soprasuolo e sottosuolo stradale e per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e lubrificanti e di tabacchi, per la tassa sulle insegne, per la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1945".
D.Lgs. 26 marzo 1948, n. 261
48Il D.Lgs. 26 marzo 1948, n. 261, ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "La disposizione del precedente art. 11 ha efficacia anche per quanto riguarda l'applicazione dei tributi dovuti per l'anno 1948".
L. 10 gennaio 1952, n. 2
49La L. 10 gennaio 1952, n. 2, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "Limitatamente all'applicazione dell'imposta di famiglia per l'anno 1952: [...] b) la Giunta municipale, in deroga agli articoli 276 e 277 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, puo' frazionare in distinti provvedimenti, da deliberarsi non oltre il 10 dicembre 1952, la compilazione dell'elenco delle variazioni".
Testo vigente dal 15 gennaio 1961 al 16 dicembre 1982 · versione 73 su Normattiva