Art. 278
Testo-art. 278 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Testo vigente dal 22 dicembre 2008, tuttora in vigore · versione 123 su Normattiva
Testo-art. 278 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Testo vigente dal 22 dicembre 2008, tuttora in vigore · versione 123 su Normattiva
Spiegazione
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5 versioni dal 1931
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
GIURISDIZIONI SPECIALI - COMMISSIONI COMUNALI E SEZIONI SPECIALI DELLE G.P.A. - SOPRAVVISSUTI ALLA RIFORMA DEL 1972 (ART. 19 D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 638) - COMPOSIZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Le questioni di legittimita` costituzionale relative alla indipendenza e imparzialita` delle Commissioni comunali e delle Sezioni speciali della G.P.A, allorche` siano sollevate dopo che e` giunta a compimento la fase (processuale) svoltasi avanti a tali organi - i cui atti non sarebbero, comunque,resi inefficaci dalla eventuale dichiarazione di incostituzionalita` della loro composizione - non hanno rilevanza alcuna per la decisione della fattispecie nel successivo giudizio davanti al tribunale. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, Cost. - degli artt. 278, terzo comma, e 283, secondo comma, R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, nella parte in cui determinano la composizione delle commissioni comunali e delle sezioni speciali delle G.P.A., sopravvissute alla riforma tributaria del 1972 per effetto dell'art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638). - cfr. S.n. 116/1974
Riguarda ancheart. 283 Testo unico per la finanza locale. (031U1175)
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 15 - T.U. 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175, ARTT. 278-282 - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
(Nella specie, veniva impugnato l'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in relazione agli artt. 3, 48 e 51 della Costituzione; il n. 6 dello stesso articolo, in riferimento agli artt. 24 e 113 Costituzione; gli artt. 278-282 del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175 - sulla finanza locale - in riferimento agli artt. 1, 5 e 101 della Costituzione. Essendo state le varie questioni di legittimita' costituzionale gia' decise con la sentenza n. 42/1961 e con l'ordinanza n. 9/1962, viene dichiarata la manifesta infondatezza della questione in quanto riproposta negli stessi termini). Conforme: 24/1956 D.
Riguarda ancher.d. 570/1960art. 279 Testo unico per la finanza locale. (031U1175)art. 282 Testo unico per la finanza locale. (031U1175)art. 280 Testo unico per la finanza locale. (031U1175)art. 281 Testo unico per la finanza locale. (031U1175)
COMMISSIONI COMUNALI PER I TRIBUTI LOCALI - QUANDO ESERCITANO FUNZIONI GIURISDIZIONALI RIENTRANO NELL'ORGANIZZAZIONE UNITARIA DELLO STATO - NON VIOLANO IL PRINCIPIO DELL'UNITA' DELLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Alle commissioni comunali per i tributi locali, disciplinate dagli artt. da 278 a 282 del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale, e' attribuita la funzione giurisdizionale nella materia del contenzioso tributario locale. Nell'esercizio di tale funzione le predette commissioni sono inserite nell'organizzazione unitaria dello Stato ed e', pertanto, infondata la questione se le disposizioni predette del T.U. contrastino col principio della unita' della giurisdizione sancito negli artt. 101 e segg. della Costituzione. (Nella specie, si poneva in dubbio il carattere giurisdizionale delle commissioni e si assumeva che, se si ammette tale carattere, trattandosi di organi del Comune, le norme sopracitate sarebbero in contrasto con il sistema costituzionale, secondo il quale la funzione giurisdizionale non puo' essere esercitata se non da organi dello Stato).
Riguarda ancheart. 279 Testo unico per la finanza locale. (031U1175)art. 282 Testo unico per la finanza locale. (031U1175)art. 280 Testo unico per la finanza locale. (031U1175)art. 281 Testo unico per la finanza locale. (031U1175)
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 278, terzo comma, e 283, secondo comma, R.D. 14 settembre 1931 n. 1175, sollevate in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, Cost. dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo del…
ECLI:IT:COST:1987:332 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 27
Testo-art. 27 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133…
Art. 28
Testo-art. 28 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133…
Art. 78
Testo-art. 78 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133…
Art. 279
Testo-art. 279 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133…
Art. 277
Testo-art. 277 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133…
Art. 273
Testo-art. 273 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133…
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art278 · fonte su Normattiva