Art. 280
Testo-art. 280 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Testo vigente dal 22 dicembre 2008, tuttora in vigore · versione 123 su Normattiva
Testo-art. 280 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Testo vigente dal 22 dicembre 2008, tuttora in vigore · versione 123 su Normattiva
Spiegazione
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3 versioni dal 1931
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
FINANZA LOCALE - COMMISSIONI PER I TRIBUTI LOCALI - NATURA AMMINISTRATIVA - ARGOMENTI DI DIRITTO POSITIVO IN TAL SENSO.
Denotano il carattere amministrativo delle commissioni per i tributi locali, non essendo connaturali all'essenza degli organi giurisdizionali: a) il potere delle commissioni, ex art. 280 del t.u. per la finanza locale, di aumentare ex officio la base imponibile accertata; b) la possibilita' (ex art. 270 t.u.) che la commissione giudichi con la presenza della sola meta' dei componenti; c) il potere del prefetto (art. 291 t.u.) di sciogliere la commissione; d) i tre gradi di giurisdizione ordinaria ammessi (ex art. 285 t.u.), sulle questioni decise dalla commissione comunale, dopo esperiti i ricorsi alla sezione speciale della G.P.A. e alla commissione centrale.
Riguarda ancheart. 285 Testo unico per la finanza locale. (031U1175)art. 270 Testo unico per la finanza locale. (031U1175)art. 291 Testo unico per la finanza locale. (031U1175)
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 15 - T.U. 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175, ARTT. 278-282 - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
(Nella specie, veniva impugnato l'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in relazione agli artt. 3, 48 e 51 della Costituzione; il n. 6 dello stesso articolo, in riferimento agli artt. 24 e 113 Costituzione; gli artt. 278-282 del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175 - sulla finanza locale - in riferimento agli artt. 1, 5 e 101 della Costituzione. Essendo state le varie questioni di legittimita' costituzionale gia' decise con la sentenza n. 42/1961 e con l'ordinanza n. 9/1962, viene dichiarata la manifesta infondatezza della questione in quanto riproposta negli stessi termini). Conforme: 24/1956 D.
Riguarda ancher.d. 570/1960art. 278 Testo unico per la finanza locale. (031U1175)art. 279 Testo unico per la finanza locale. (031U1175)art. 282 Testo unico per la finanza locale. (031U1175)art. 281 Testo unico per la finanza locale. (031U1175)
COMMISSIONI COMUNALI PER I TRIBUTI LOCALI - QUANDO ESERCITANO FUNZIONI GIURISDIZIONALI RIENTRANO NELL'ORGANIZZAZIONE UNITARIA DELLO STATO - NON VIOLANO IL PRINCIPIO DELL'UNITA' DELLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Alle commissioni comunali per i tributi locali, disciplinate dagli artt. da 278 a 282 del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale, e' attribuita la funzione giurisdizionale nella materia del contenzioso tributario locale. Nell'esercizio di tale funzione le predette commissioni sono inserite nell'organizzazione unitaria dello Stato ed e', pertanto, infondata la questione se le disposizioni predette del T.U. contrastino col principio della unita' della giurisdizione sancito negli artt. 101 e segg. della Costituzione. (Nella specie, si poneva in dubbio il carattere giurisdizionale delle commissioni e si assumeva che, se si ammette tale carattere, trattandosi di organi del Comune, le norme sopracitate sarebbero in contrasto con il sistema costituzionale, secondo il quale la funzione giurisdizionale non puo' essere esercitata se non da organi dello Stato).
Riguarda ancheart. 279 Testo unico per la finanza locale. (031U1175)art. 282 Testo unico per la finanza locale. (031U1175)art. 278 Testo unico per la finanza locale. (031U1175)art. 281 Testo unico per la finanza locale. (031U1175)
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Collegamenti
Art. 1
Testo-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133…
Art. 2
Testo-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133…
Art. 3
Testo-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133…
Art. 4
Testo-art. 4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133…
Art. 5
Testo-art. 5 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133…
Art. 6
Testo-art. 6 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133…
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art280 · fonte su Normattiva