Art. 280 — Poteri della commissione
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Nell'adempimento delle proprie funzioni la commissione puo' consultare i registri e gli atti del comune o di altre pubbliche amministrazioni, purche' queste vi consentano, e puo' procedere ad interrogatori e ad indagini. Il contribuente che ha ricorso nel proprio interesse, ovvero quello che e' investito dal ricorso di un terzo, ha diritto di essere sentito personalmente o per mezzo di un suo fiduciario. I ricorsi sono presentati all'ufficio comunale che deve comunicarli alla commissione nel termine di 5 giorni dalla presentazione. Il podesta' puo' fare deduzioni per iscritto, ovvero verbalmente, anche per mezzo di un impiegato del comune: il ricorrente ha diritto di prendere visione delle deduzioni scritte.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 20 luglio 1952 · versione 0 su Normattiva