Art. 282
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Contro le decisioni della commissione gl'interessati e il comune possono, nel termine di 20 giorni dalla notificazione o comunicazione di esse, ricorrere in appello alla Giunta provinciale amministrativa in sede amministrativa. I ricorsi degl'interessati sono presentati al podesta' che ne rilascia ricevuta e li trasmette al prefetto, entro venti giorni, con la copia della decisione notificata e con le proprie deduzioni, delle quali il ricorrente ha diritto di prendere visione. Il ricorso del comune dev'essere notificato agli interessati, i quali possono, entro 20 giorni dalla notificazione, presentare le proprie deduzioni. Possono, inoltre, ricorrere direttamente alla Giunta provinciale amministrativa contro l'indebito esonero o l'insufficiente tassazione di un terzo, anche i contribuenti che non abbiano preventivamente reclamato alla commissione comunale. In tal caso il podesta', prima di trasmettere il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, ne cura la notificazione all'interessato, che nel termine di 20 giorni puo' presentare le sue deduzioni.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 12 febbraio 1937 · versione 0 su Normattiva