Art. 282 — Appello alla Giunta provinciale amministrativa
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Contro le decisioni della commissione gl'interessati e il comune possono, nel termine di 20 giorni dalla notificazione o comunicazione di esse, ricorrere in appello alla Giunta provinciale amministrativa in sede amministrativa. I ricorsi degl'interessati sono presentati al podesta' che ne rilascia ricevuta e li trasmette al prefetto, entro venti giorni, con la copia della decisione notificata e con le proprie deduzioni, delle quali il ricorrente ha diritto di prendere visione. Il ricorso del comune dev'essere notificato agli interessati, i quali possono, entro 20 giorni dalla notificazione, presentare le proprie deduzioni. 18 Possono, inoltre, ricorrere direttamente alla Giunta provinciale amministrativa contro l'indebito esonero o l'insufficiente tassazione di un terzo, anche i contribuenti che non abbiano preventivamente reclamato alla commissione comunale. In tal caso il podesta', prima di trasmettere il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, ne cura la notificazione all'interessato, che nel termine di 20 giorni puo' presentare le sue deduzioni.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 26 dicembre 1936, n. 2394, convertito senza modificazioni dalla L. 7 giugno 1937, n. 1122, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di venti giorni stabilito dal presente articolo e' modificato in trenta giorni.
Testo vigente dal 12 febbraio 1937 al 20 luglio 1952 · versione 20 su Normattiva