Art. 282Appello alla Giunta provinciale amministrativa

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((Contro le decisioni della Commissione, il Comune e i contribuenti che hanno ricorso nell'interesse proprio, ovvero per i motivi di cui al terz'ultimo comma dell'articolo 277, possono, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, ricorrere in appello alla Sezione speciale per i tributi locali della Giunta provinciale amministrativa. Possono, inoltre, ricorrere entro il termine fissato dal quinto comma dell'art. 277 direttamente a detta Sezione speciale, contro l'indebito esonero o l'insufficiente tassazione di un terzo, anche i contribuenti che non abbiano preventivamente prodotto ricorso alla Commissione comunale. I ricorsi degli interessati sono presentati al sindaco, che ne rilascia ricevuta e li trasmette al Prefetto, entro venti giorni, con la copia delle decisioni notificate e con le proprie deduzioni, delle quali il ricorrente ha diritto di prendere visione. I ricorsi del Comune e dei terzi, prima di essere trasmessi, sono, a cura del sindaco, notificati agli interessati che, nel termine di venti giorni, possono presentare le loro deduzioni)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il Regio D.L. 26 dicembre 1936, n. 2394, convertito senza modificazioni dalla L. 7 giugno 1937, n. 1122, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di venti giorni stabilito dal presente articolo e' modificato in trenta giorni.

Testo vigente dal 20 luglio 1952 al 22 dicembre 2008 · versione 60 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art282 · fonte su Normattiva