Art. 30 — Esenzioni oggettive
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Sono inoltre esenti dalle imposte di consumo: 1. ((Il vino, il vinello e le altre bevande vinose somministrate:
- a)ai braccianti agricoli durante i lavori per i quali e' fatto obbligo per consuetudine locale o patto collettivo di lavoro di somministrare le bevande vinose in soprappiu' della mercede giornaliera e sempre quando la somministrazione ed il consumo delle bevande avvengano nel luogo dove ai eseguiscono i lavori agricoli;
- b)ad salariati agricoli, comunque denominati, che prestano la loro opera manuale, con contratto a tempo determinato, nei lavori agricoli inerenti alla lavorazione della terra, alla coltivazione delle piante, alla raccolta e prima manipolazione dei relativi prodotti, nonche' alla custodia ed al governo degli animali necessari per la conduzione dei fondo in cui lavorano od alimentati con i prodotti del fondo stesso, per le bevande vinose che loro spettano annualmente, per consuetudine o patto collettivo di lavoro, sempreche' le stesse vengano consumate da essi, ed eventualmente dai propri familiari, sul fondo ove lavorano e dimorano)); 2. Il vino destinato esclusivamente al consumo del produttore e della propria famiglia, e ricavato dalle uve dei propri fondi o da esso coltivati, quando il consumo si verifichi nel luogo di vinificazione, o, se altrove, quando sussistano le circostanze e le condizioni da stabilirsi per regolamento. L'esenzione compete in ragione di un litro al giorno per il produttore e per ogni membro della sua famiglia; 3. il vino che dai produttori e dai commercianti all'ingrosso sia esportato all'estero e nelle colonie italiane od inviato alle fabbriche per la distillazione o per la preparazione dell'aceto; 4. l'alcool destinato ad uso diverso da bevanda quando siano adempiute le condizioni da fissarsi nel regolamento; 5. le carni preparate negli stabilimenti all'uopo attrezzati e destinate all'esportazione all'estero, oppure al rifornimento di esercizi del luogo e di altri comuni del Regno, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento; 6. i materiali impiegati nelle costruzioni edilizie provvisorie di durata non superiore ad un anno o nelle costruzioni e nelle riparazioni di opifici industriali, di edifici colonici, di opere di bonifiche e di miglioramenti agrari; 7. i materiali da costruzione adoperati nelle riparazioni previste dall'art. 1604 del codice civile. E' tollerata la introduzione nel territorio del Comune, senza pagamento di imposta, di quantita' dei seguenti generi provenienti da altri Comuni e dall'estero, portati a mano, nei limiti massimi appresso indicati: bevande alcooliche e sciroppi sino a mezzo litro: vino, acque gassate, bevande gassate ed acque minerali sino ad un litro; estratti, essenze, conserve e polveri per preparare bevande alcooliche e non alcooliche sino a 200 grammi.
Testo vigente dal 2 giugno 1955 al 7 novembre 1957 · versione 64 su Normattiva