Art. 30Esenzioni oggettive

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Sono inoltre esenti dalle imposte di consumo: 1. il vino, il vinello e le altre bevande vinose somministrate ai braccianti e coloni per i lavori agricoli in soprappiu' di mercede giornaliera, secondo la consuetudine locale, anche se questa sia richiamata in convenzioni individuali o collettive, e sempre quando la somministrazione e il consumo delle bevande stesse avvengano nel luogo dove si eseguiscono i lavori; 2. il vino destinato esclusivamente al consumo del produttore e della propria famiglia e ricavato dalle uve dei fondi propri o da esso coltivati, quando il consumo si verifichi nel luogo di vinificazione, o, se altrove, quando sussistano le circostanze e le condizioni da stabilirsi nel regolamento; 3. il vino che dai produttori e dai commercianti all'ingrosso sia esportato all'estero e nelle colonie italiane od inviato alle fabbriche per la distillazione o per la preparazione dell'aceto; 4. l'alcool destinato ad uso diverso da bevanda quando siano adempiute le condizioni da fissarsi nel regolamento; 5. le carni preparate negli stabilimenti all'uopo attrezzati e destinate all'esportazione all'estero, oppure al rifornimento di esercizi del luogo e di altri comuni del Regno, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento; 6. i materiali impiegati nelle costruzioni edilizie provvisorie di durata non superiore ad un anno o nelle costruzioni e nelle riparazioni di opifici industriali, di edifici colonici, di opere di bonifiche e di miglioramenti agrari; 7. i materiali da costruzione adoperati nelle riparazioni previste dall'art. 1604 del codice civile.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 24 aprile 1947 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art30 · fonte su Normattiva