Art. 30 — Esenzioni oggettive
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 aprile 1947 al 20 luglio 1952. Leggi il testo vigente →
Sono inoltre esenti dalle imposte di consumo: 1. il vino, il vinello e le altre bevande vinose somministrate ai braccianti e coloni per i lavori agricoli in soprappiu' di mercede giornaliera, secondo la consuetudine locale, anche se questa sia richiamata in convenzioni individuali o collettive, e sempre quando la somministrazione e il consumo delle bevande stesse avvengano nel luogo dove si eseguiscono i lavori; 2.((Il vino destinato esclusivamente al consumo del produttore che sia manuale coltivatore del fondo, quando il consumo si verifichi nel fondo dove le uve sono prodotte e vinificate, o, se altrove, quando sussistano le circostanze e le condizioni stabilite nel regolamento. L'esenzione compete in ragione di un litro al giorno per il produttore manuale coltivatore del fondo e per ogni membro della sua famiglia)); 3. il vino che dai produttori e dai commercianti all'ingrosso sia esportato all'estero e nelle colonie italiane od inviato alle fabbriche per la distillazione o per la preparazione dell'aceto; 4. l'alcool destinato ad uso diverso da bevanda quando siano adempiute le condizioni da fissarsi nel regolamento; 5. le carni preparate negli stabilimenti all'uopo attrezzati e destinate all'esportazione all'estero, oppure al rifornimento di esercizi del luogo e di altri comuni del Regno, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento; 6. i materiali impiegati nelle costruzioni edilizie provvisorie di durata non superiore ad un anno o nelle costruzioni e nelle riparazioni di opifici industriali, di edifici colonici, di opere di bonifiche e di miglioramenti agrari; 7. i materiali da costruzione adoperati nelle riparazioni previste dall'art. 1604 del codice civile.
Testo vigente dal 24 aprile 1947 al 20 luglio 1952 · versione 56 su Normattiva