Art. 30Esenzioni oggettive

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Sono inoltre esenti dalle imposte di consumo: 1. Il vino, il vinello e le altre bevande vinose somministrate:

  • a)ai braccianti agricoli durante i lavori per i quali e' fatto obbligo per consuetudine locale o patto collettivo di lavoro di somministrare le bevande vinose in soprappiu' della mercede giornaliera e sempre quando la somministrazione ed il consumo delle bevande avvengano nel luogo dove ai eseguiscono i lavori agricoli;
  • b)ad salariati agricoli, comunque denominati, che prestano la loro opera manuale, con contratto a tempo determinato, nei lavori agricoli inerenti alla lavorazione della terra, alla coltivazione delle piante, alla raccolta e prima manipolazione dei relativi prodotti, nonche' alla custodia ed al governo degli animali necessari per la conduzione dei fondo in cui lavorano od alimentati con i prodotti del fondo stesso, per le bevande vinose che loro spettano annualmente, per consuetudine o patto collettivo di lavoro, sempreche' le stesse vengano consumate da essi, ed eventualmente dai propri familiari, sul fondo ove lavorano e dimorano; 2. Il vino destinato esclusivamente al consumo del produttore e della propria famiglia, e ricavato dalle uve dei propri fondi o da esso coltivati, quando il consumo si verifichi nel luogo di vinificazione, o, se altrove, quando sussistano le circostanze e le condizioni da stabilirsi per regolamento. L'esenzione dalla imposta di consumo compete al produttore ed alla sua famiglia anche quando essi non risiedono nel Comune in cui ha luogo la vinificazione o in Comune limitrofo, purche' il trasporto sia effettuato con bolletta di accompagnamento da rilasciarsi dall'ufficio delle imposte di consumo del Comune di provenienza; 3. il vino che dai produttori e dai commercianti all'ingrosso sia esportato all'estero e nelle colonie italiane od inviato alle fabbriche per la distillazione o per la preparazione dell'aceto; 4. l'alcool destinato ad uso diverso da bevanda quando siano adempiute le condizioni da fissarsi nel regolamento; 5. le carni preparate negli stabilimenti all'uopo attrezzati e destinate all'esportazione all'estero, oppure al rifornimento di esercizi del luogo e di altri comuni del Regno, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento; ((6) I materiali impiegati nelle costruzioni edilizie provvisorie di durata non superiore ad un anno o nelle costruzioni e riparazione di opifici industriali e artigianali, di edifici colonici, di opere di bonifica e di miglioramenti agrari)); 7. i materiali da costruzione adoperati nelle riparazioni previste dall'art. 1604 del codice civile. E' tollerata la introduzione nel territorio del Comune, senza pagamento di imposta, di quantita' dei seguenti generi provenienti da altri Comuni e dall'estero, portati a mano, nei limiti massimi appresso indicati: bevande alcooliche e sciroppi sino a mezzo litro: vino, acque gassate, bevande gassate ed acque minerali sino ad un litro; estratti, essenze, conserve e polveri per preparare bevande alcooliche e non alcooliche sino a 200 grammi.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 giugno 1961, n. 454

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La L. 2 giugno 1961, n. 454, ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Tra i materiali esenti dall'imposta di consumo, ai sensi dell'articolo 30, n. 6, del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, rientrano anche quelli impiegati nella costruzione e riparazione, da parte di agricoltori singoli od associati, d'impianti e di attrezzature per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e per l'allevamento di bestiame, nonche' di tutte le altre opere necessarie per lo sviluppo dell'azienda agricola".

L. 2 giugno 1961, n. 454, come modificata dalla L. 13 giugno 1964, n. 486

73

La L. 2 giugno 1961, n. 454, come modificata dalla L. 13 giugno 1964, n. 486, ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Tra i materiali esenti dalla imposta di consumo, ai sensi dell'articolo 30, n. 6, del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, rientrano anche quelli impiegati nella costruzione e riparazione, da parte di agricoltori o di allevatori singoli o associati, di impianti e di attrezzature per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e degli allevamenti ed impianti e attrezzature per stabulare, parcare e far pascolare gli animali e gli uccelli nonche' quelli impiegati per la costruzione e riparazione di abitazioni e di uffici e servizi, annessi alle aziende agrarie e agli allevamenti".

Testo vigente dal 5 maggio 1968 al 22 dicembre 2008 · versione 91 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art30 · fonte su Normattiva