Art. 323 — Attribuzioni deferite alla Commissione centrale
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Nei riguardi dei comuni i cui bilanci sono, a norma dei precedenti articoli, sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, le attribuzioni riservate alla Giunta provinciale amministrativa dalla legge 17 maggio 1900, n. 173, e successive modificazioni, sono trasferite alla Commissione stessa. Nei confronti dei comuni anzidetti i giudizi speciali di responsabilita', di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2289, possono essere iniziati anche su richiesta della Commissione centrale per la finanza locale. Contro i provvedimenti adottati dalla Commissione centrale per la finanza locale a norma di questo e dei due precedenti articoli, non e' ammesso alcun gravame, neanche per motivi di legittimita'.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 1 aprile 1934 · versione 0 su Normattiva