Art. 330Commissione per i comuni danneggiati da terremoti

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Le attribuzioni riguardanti i comuni danneggiati da terremoti, l'amministrazione provinciale di Zara e i comuni di Zara e Lagosta sono esercitate da una speciale commissione di sei membri, oltre il presidente. Della commissione fanno parte: il direttore generale dell'Amministrazione civile, il direttore generale della Cassa depositi e prestiti, il direttore generale delle dogane e delle imposte indirette, il direttore generale dei servizi speciali presso il ministero dei lavori pubblici, il direttore capo della divisione servizi speciali presso il ministero dell'interno, ed il dirigente l'ufficio di ragioneria presso la detta divisione: quest'ultimo funzionario ha altresi' l'ufficio di segretario. Il presidente e' nominato dal ministro delle Finanze, di concerto col ministro dell'Interno. Alla liquidazione ed al pagamento delle spese pel funzionamento della commissione si provvede a norma del penultimo comma dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 29 dicembre 1933 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art330 · fonte su Normattiva