Art. 330 — Commissione per i comuni danneggiati da terremoti
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Le attribuzioni riguardanti i comuni danneggiati da terremoti, l'amministrazione provinciale di Zara e i comuni di Zara e Lagosta sono esercitate da una speciale commissione di sei membri, oltre il presidente. Della commissione fanno parte: il direttore generale dell'Amministrazione civile, il direttore generale della Cassa depositi e prestiti, il direttore generale delle dogane e delle imposte indirette, il direttore generale dei servizi speciali presso il ministero dei lavori pubblici, il direttore capo della divisione servizi speciali presso il ministero dell'interno, ed il dirigente l'ufficio di ragioneria presso la detta divisione: quest'ultimo funzionario ha altresi' l'ufficio di segretario. Il presidente e' nominato dal ministro delle Finanze, di concerto col ministro dell'Interno. ((Le spese pel funzionamento della Commissione sono liquidate nel modo da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze e graveranno su apposito fondo da inscriversi nello stato di previsione della spesa di quel Ministero)). 12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 1 gennaio 1934
Il Regio D.L. 18 dicembre 1933, n. 1737, convertito con modificazioni dalla L. 5 febbraio 1934, n. 178, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica avra' esecuzione a decorrere dal 1° gennaio 1934.
Testo vigente dal 29 dicembre 1933 al 1 aprile 1934 · versione 12 su Normattiva