Art. 36 — Estrazione dai locali di deposito
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Si considera vendita, soggetta alla imposta di consumo in luogo, la estrazione delle bevande da qualsiasi locale di deposito, anche se appartenente a produttori privati. Sotto l'osservanza delle norme da stabilirsi nel regolamento, non costituiscono vendita nel senso indicato nel precedente comma le estrazioni delle bevande quando siano fatte:
- a)per il trasporto da un luogo di deposito ad un altro;
- b)per le spedizioni fuori del comune;
- c)per le destinazioni previste negli articoli 29 e 30.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva