Art. 40 — Altri generi tassati
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L'imposta di consumo sugli altri generi indicati all'art. 20 si riscuote con le stesse norme di cui agli art. 32, nn. 2 e 3, 33, 34, 35 e 36. L'obbligo della denunzia e della relativa bolletta di accompagnamento, di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 35, e' pero' limitato al trasporto del pesce comunque conservato e dei formaggi e latticini in quantita' superiore ai limiti che saranno fissati nel regolamento. Per commerciante all'ingrosso di detti generi intendesi chi non vende abitualmente al diretto consumatore. Ove i generi stessi siano fabbricati da commerciante al minuto, questo e', senz'altro, tenuto al pagamento dell'imposta.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 20 luglio 1952 · versione 0 su Normattiva