Art. 40Altri generi tassati

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((L'imposta di consumo sugli altri generi indicati all'art. 20 si riscuote con le stesse forme di cui agli articoli 32, nn. 2 e 3, 33, 34, 35 e 36. Nella bolletta di accompagnamento devono essere indicate le quantita', al lordo e al netto, delle merci e le qualita', precisandone le particolari caratteristiche e, ove esista, la denominazione tipica commerciale, alle scopo di un'esatta identificazione durante il trasporto ed all'arrivo a destinazione. I regolamenti locali possono pero' contemplare che per le acque gassate, le acque minerali da tavola naturali o artificiali, le bevande gassate non alcooliche, i formaggi freschi e latticini, l'imposta e' dovuta dal commerciante all'ingrosso, sia o non fabbricante, anche nel caso di vendita o cessione a qualsiasi titolo dei detti generi ai commercianti al minuto dello stesso Comune. In tal caso, e previa prestazione di idonea cauzione, l'imposta puo' essere soddisfatta quindicinalmente in base alle risultanze del registro di carico e scarico. Con l'autorizzazione del Ministro per le finanze detta facolta' puo' essere estesa anche ad altri generi. L'obbligo della denuncia e della relativa bolletta di accompagnamento, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 35, non ricorre per il trasporto:

  • a)delle quantita' isolate sino ad un litro per gli alcool, le bevande alcooliche e gli sciroppi; sino a 2 litri per il vino, per le acque gassate, le bevande gassate e le acque minerali; sino a 500 grammi per gli estratti, le polveri, le essenze e le conserve per preparare bevande alcooliche e non alcooliche; sino a chilogrammi 10 di pollame, conigli e cacciagione; sino a chilogrammi 5 di pesce comunque conservato, di formaggi e latticini sino a chilogrammi 3 di burro e dei suoi surrogati;
  • b)di chilogrammi 10 di uve fresche atte alla vinificazione e destinate al consumo come frutta;
  • c)delle merci spedite a mezzo pacchi postali;
  • d)delle merci portate a mano dai viaggiatori, entro i prescritti limiti di tolleranza;
  • e)delle merci scortate da bollette di pagamento dell'imposta;
  • f)del pesce fresco. L'obbligo della bolletta di accompagnamento non ricorre per i generi compresi nel secondo comma dell'art. 20, salvo ai Comuni di stabilire nei regolamenti locali le modalita' necessarie alla percezione e al controllo del tributo. Per commerciante all'ingrosso dei generi indicati nel presente articolo si intende chi non vende abitualmente al diretto consumatore. Ove i generi stessi siano fabbricati da commerciante al minuto, questi e' tenuto al pagamento dell'imposta)).

Testo vigente dal 20 luglio 1952 al 22 dicembre 2008 · versione 60 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art40 · fonte su Normattiva