Art. 59 — Conversione della multa in ammenda
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Per le violazioni previste negli articoli 55 a 58, qualora non sussista l'estremo della frode, in luogo della pena della multa si applica quella dell'ammenda da L. 100 a L. 5000, oltre il pagamento dell'imposta dovuta da calcolarsi, ove ne sia il caso, su tutti i generi ai sensi dell'art. 58. Nei casi di lieve entita' e, ove non si tratti di recidivi, la pena dell'ammenda puo' essere applicata anche in misura inferiore a L. 100.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 20 luglio 1952 · versione 0 su Normattiva