Art. 59 — Conversione della multa in ammenda
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 luglio 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
((Per le violazioni previste negli articoli da 55 a 58, qualora non sussista l'estremo della frode, in luogo della pena della multa si applica quella dell'ammenda da L. 2000 a L. 200.000, oltre il pagamento dell'imposta dovuta, da calcolarsi, ove ne sia il caso, su tutti i generi ai sensi dell'art. 58. In ogni caso l'ammenda non puo' essere applicata in misura superiore a venti volte l'imposta dovuta. Nei casi di lieve entita', e ove non si tratti di recidivi, la pena dell'ammenda puo' essere applicata anche in misura inferiore a L. 2000)).
Testo vigente dal 20 luglio 1952 al 22 dicembre 2008 · versione 60 su Normattiva