Art. 70Devoluzione delle somme riscosse per pene pecuniarie

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Le somme riscosse per multe ed ammende, dopo prelevate le spese, sono devolute in parti centesimali come segue:

  • a)trenta per cento al comune, anche in caso di gestione appaltata;
  • b)quindici per cento a profitto della massa degli agenti delle imposte di consumo. Le somme rimanenti sono devolute ad un tondo speciale per premi di diligenza da conferirsi a coloro che hanno contribuito alla scoperta e all'accertamento dei reati. Le norme per il conferimento di tali premi saranno stabilite nel regolamento. Se la somma riscossa a titolo di pena pecuniaria supera le lire diecimila, la quota da ripartire e', in ogni caso, limitata a questa cifra e l'eccedenza va a profitto del comune. Le questioni concernenti il riparto delle dette quote sono decise in sede amministrativa, a' termini del successivo art. 90.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 19 luglio 1939 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art70 · fonte su Normattiva