Art. 70 — Devoluzione delle somme riscosse per pene pecuniarie
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((Le somme riscosse per multe ed ammende, dopo prelevate le spese, sono devolute in parti centesimali come segue:
- a)trenta per cento al comune, anche in caso di gestione appaltata;
- b)quindici per cento a profitto della massa degli agenti delle imposte di consumo;
- c)venti per cento alla ditta appaltatrice nel caso di gestione appaltata, ovvero al comune nel caso di gestione diretta;
- d)cinque per cento da versare ad apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato;
- e)trenta per cento ad un fondo speciale per premi di diligenza da conferirsi a coloro che hanno contribuito alla scoperta e all'accertamento dei reati. Le norme per il conferimento di tali premi saranno stabilite nel regolamento. Se la somma riscossa a titolo di pena pecuniaria supera le lire diecimila, la quota da ripartire e', in ogni caso, limitata a questa cifra e l'eccedenza va a profitto del Comune. Le questioni concernenti il riparto delle dette quote sono decise in sede amministrativa ai termini del successivo articolo 90. In relazione al versamento di cui alla lettera d) sara' provveduto, con decreti del Ministro per le finanze, ad assegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze, un fondo occorrente per spese inerenti al servizio centrale delle imposte di consumo che in nessun caso potra' eccedere, per ciascun esercizio, l'ammontare del gettito del detto cinque per cento)).
Testo vigente dal 19 luglio 1939 al 9 novembre 1940 · versione 30 su Normattiva