Art. 70Devoluzione delle somme riscosse per pene pecuniarie

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(( Le somme riscosse per multe e ammende, dopo prelevate le spese, sono devolute in parti centesimali come segue:

  • a)50 per cento al Comune, anche in caso di gestione appaltata;
  • b)40 per cento ad un fondo speciale per premi di diligenza da corrispondere al personale della gestione per la ricerca della materia imponibile nella applicazione delle imposte di consumo;
  • c)10 per cento da versare ad apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato. Le questioni concernenti il riparto delle dette quote sono decise esclusivamente in sede amministrativa ai termini dell'articolo 90. In corrispondenza al versamento di cui alla lettera c), e' istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, apposito capitolo, con uno stanziamento pari all'importo del versamento stesso, per spese inerenti al funzionamento del servizio centrale di statistica delle imposte di consumo e per premi di diligenza e di operosita' al personale addetto ai servizi centrali delle imposte medesime)).

Testo vigente dal 13 gennaio 1963 al 22 dicembre 2008 · versione 82 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art70 · fonte su Normattiva