Art. 86Conferimento dell'appalto ad aggio

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Negli appalti ad aggio, questo si determina sull'ammontare lordo dei proventi della riscossione. Nei relativi contratti puo' essere stabilito un minimo di provento, che l'appaltatore deve garantire e versare al comune. Il conferimento della gestione ad aggio, di cui al presente articolo, ha luogo, di regola, mediante licitazione privata tra persone o ditte che abbiano una adeguata organizzazione in materia e che diano pieno affidamento di retta amministrazione per solvibilita', correttezza e competenza tecnica. Quando la licitazione risulti infruttuosa ovvero quando gravi, ragioni consiglino di prescindere dalla licitazione stessa, il prefetto puo' autorizzare il conferimento della gestione ad aggio mediante trattativa privata con le persone o ditte in possesso dei requisiti sopra indicati.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art86 · fonte su Normattiva