Art. 97 — Norme particolari di tassazione per le carni
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Per i maiali ad uso particolare sino al numero di due per ogni famiglia e per ogni anno, i comuni, con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, possono fissare aliquote inferiori a quelle deliberate per i maiali in genere, entro il limite massimo di riduzione del 50%. L'imposta sulle bestie si puo' riscuotere in base alla tariffa a peso vivo in quei comuni che provvedano i pesi occorrenti. La tariffa a peso vivo risulta da quella della carne macellata fresca, deducendo il 20% per i suini, per i vitelli e per gli ovini, il 40% per gli altri bovini e per gli equini. Sulle carni fresche provenienti da bestie macellate in altri comuni o dall'estero, l'imposta e' aumentata del 20%. Le carni semplicemente cotte sono assoggettate all'imposta stabilita per le corrispondenti carni fresche; per quelle conservate in iscatola l'imposta si applica al 50% del peso al lordo del recipiente immediato. Per le carni di bassa macelleria e per quelle congelate non disossate, l'imposta e' ridotta, rispettivamente, della meta' e di un terzo.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 8 ottobre 1946 · versione 0 su Normattiva