Art. 97 — Norme particolari di tassazione per le carni
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((L'imposta di consumo sui maiali macellati ad uso particolare si riscuote a capo salvo al contribuente di chiedere la tassazione a peso vivo qualora tale sistema di tassazione sia previsto dalla tariffa. Per i maiali ad uso particolare sino al numero di due per ogni famiglia e per ogni anno le aliquote devono essere fissate nella misura ridotta del cinquanta per cento rispetto a quelle deliberate per i maiali in genere. L'imposta sulle bestie si puo' riscuotere in base alla tariffa a peso vivo in quei comuni che provvedono i pesi occorrenti. La tariffa a peso vivo risulta da quella della carne macellata fresca, deducendo il 20 per cento per i suini, per i vitelli e per gli ovini, il 40 per cento per gli altri bovini e per gli equini. Sulle carni fresche provenienti dalle bestie macellate in altri comuni o dall'estero l'imposta e' aumentata del 20 per cento. Le carni semplicemente cotte sono assoggettate alla imposta stabilita per le corrispondenti carni fresche; per quelle conservate in scatola l'imposta si applica al 50 per cento del peso al lordo del recipiente immediato. Per le carni di bassa macelleria e per quelle congelate non disossate l'imposta e' ridotta, rispettivamente, della meta' e di un terzo)).
Testo vigente dal 8 ottobre 1946 al 24 aprile 1947 · versione 52 su Normattiva