Art. 97Norme particolari di tassazione per le carni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 febbraio 1956 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

L'imposta di consumo sui maiali macellati ad uso particolare si riscuote a capo salvo al contribuente di chiedere la tassazione a peso vivo qualora tale sistema di tassazione sia previsto dalla tariffa. Per i maiali ad uso particolare sino al numero di due per ogni famiglia e per ogni anno le aliquote devono essere fissate nella misura ridotta del cinquanta per cento rispetto a quelle deliberate per i maiali in genere. L'imposta sulle bestie si puo' riscuotere in base alla tariffa a peso vivo in quei comuni che provvedono i pesi occorrenti. ((La tariffa a peso vivo risulta da quella della carne macellata fresca, deducendo il venti per cento per i suini, il quaranta per cento per i bovini, gli ovini e gli equini)). 55 Sulle carni fresche provenienti dalle bestie macellate in altri comuni o dall'estero l'imposta e' aumentata del 20 per cento. Le carni semplicemente cotte sono assoggettate alla imposta stabilita per le corrispondenti carni fresche; per quelle conservate in scatola l'imposta si applica al 50 per cento del peso al lordo del recipiente immediato. Per le carni di bassa macelleria e per quelle congelate non disossate l'imposta e' ridotta, rispettivamente, della meta' e di un terzo. 47

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177

47

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La riduzione dell'imposta di consumo sui maiali macellati ad uso particolare prevista dall'art. 97 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 104, e' limitata ad un maiale per ogni famiglia e per ogni anno". Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 hanno effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale".

L. 4 febbraio 1956, n. 33

55

La L. 4 febbraio 1956, n. 33, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1 gennaio 1957.

Testo vigente dal 29 febbraio 1956 al 22 dicembre 2008 · versione 65 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art97 · fonte su Normattiva