Art. 13
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1939 al 11 gennaio 1945. Leggi il testo vigente →
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sulle proposte dei Comitati compartimentali e sentito il Comitato centrale, determina, con suo decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, il calendario venatorio indicante i termini di apertura e di chiusura della caccia e dell'uccellagione.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 11 gennaio 1945 · versione 0 su Normattiva