Art. 13
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1956 al 16 settembre 1967. Leggi il testo vigente →
[1]((I presidenti delle Giunte provinciali propongono, entro il 15 luglio di ogni anno, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il calendario venatorio delle rispettive Province.
[2]Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, opportunamente coordinate le proposte delle Province, forma il calendario venatorio da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408
2Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".
Testo vigente dal 1 gennaio 1956 al 16 settembre 1967 · versione 9 su Normattiva