Art. 14

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[1]La caccia puo' essere esercitata con armi portatili o da appoggio, con cani, con furetti e con falchi. Nella zona delle Alpi e' vietato l'uso del fucile automatico o a ripetizione a piu' di due colpi con munizione spezzata, a meno che il serbatoio non sia ridotto in modo da non poter contenere che una sola cartuccia.

[2]L'uccellagione puo' essere esercitata con le reti orizzontali o con quelle verticali fisse, di cui all'art. 90 lettere g) e h) della presente legge, destinate normalmente a funzionare di giorno. Sono pure permessi la prodina con un solo paio di reti, le panie ed i panioni fissi e la quagliara, purche' senza uso di richiami accecati. Ogni altro tipo di uccellagione e' vietato.

[3]Sono del pari vietati:

  • a)l'uso di arma da fuoco impostata, con scatto provocato dalla preda;
  • b)la caccia col fucile su barca a motore, ovvero a rimorchio di barca a motore, nei laghi e sul mare, e la caccia con velivoli;
  • c)le reti di uso notturno, quali lanciatore, diavolacci, diluvi, ferzelli, antanelle, frugnoli e simili;
  • d)il soprerba, lo strascino o strusa;
  • e)le reti verticali rettilinee di sbarramento a gole montane per passate al fischio e al volo;
  • f)l'uccellagione vagante col vischio;
  • g)le paniuzze o tese all'acqua (beverini) per passeracei;
  • h)le sostanze venefiche, anche se usate per protezione agricola, qualora possano riuscire letali alla selvaggina, e quelle inebrianti o esplodenti;
  • i)i mezzi elettrici, le lanterne e le insidie notturne;
  • l)le gabbie, ceste, pietre a scatto, tagliole ed ogni genere di trappole e trabocchetti;
  • m)i lacci di qualsiasi specie.

[4]Nel novero delle armi da fuoco proibite non sono compresi congegni non pericolosi, destinati esclusivamente a segnale d'allarme.

[5]Nella caccia col furetto e' vietato l'uso di qualsiasi forma di rete o di sacco, salvo che si tratti di catture fatte a scopo di ripopolamento e precedentemente denunciate al Comitato provinciale della caccia.

[6]La caccia a cavallo alla volpe con cani da seguito e' regolata dal Prefetto, sentito il Comitato provinciale, in armonia con le disposizioni della presente legge.

[7]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a lire 1000 e, qualora la contravvenzione sia commessa a danno di selvaggina stanziale protetta, con l'ammenda da L. 400 a L. 2000.

Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 1 gennaio 1956 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art14 · fonte su Normattiva