Art. 14
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[1]La caccia puo' essere esercitata con armi portatili o da appoggio, con cani, con furetti e con falchi. Nella zona delle Alpi e' vietato l'uso del fucile automatico o a ripetizione a piu' di due colpi con munizione spezzata, a meno che il serbatoio non sia ridotto in modo da non poter contenere che una sola cartuccia.
[2]L'uccellagione puo' essere esercitata con le reti orizzontali o con quelle verticali fisse, di cui all'art. 90 lettere g) e h) della presente legge, destinate normalmente a funzionare di giorno. Sono pure permessi la prodina con un solo paio di reti, le panie ed i panioni fissi e la quagliara, purche' senza uso di richiami accecati. Ogni altro tipo di uccellagione e' vietato.
[3]Sono del pari vietati:
- a)l'uso di arma da fuoco impostata, con scatto provocato dalla preda;
- b)la caccia col fucile su barca a motore, ovvero a rimorchio di barca a motore, nei laghi e sul mare, e la caccia con velivoli;
- c)le reti di uso notturno, quali lanciatore, diavolacci, diluvi, ferzelli, antanelle, frugnoli e simili;
- d)il soprerba, lo strascino o strusa;
- e)le reti verticali rettilinee di sbarramento a gole montane per passate al fischio e al volo;
- f)l'uccellagione vagante col vischio;
- g)le paniuzze o tese all'acqua (beverini) per passeracei;
- h)le sostanze venefiche, anche se usate per protezione agricola, qualora possano riuscire letali alla selvaggina, e quelle inebrianti o esplodenti;
- i)i mezzi elettrici, le lanterne e le insidie notturne;
- l)le gabbie, ceste, pietre a scatto, tagliole ed ogni genere di trappole e trabocchetti;
- m)i lacci di qualsiasi specie.
[4]Nel novero delle armi da fuoco proibite non sono compresi congegni non pericolosi, destinati esclusivamente a segnale d'allarme.
[5]Nella caccia col furetto e' vietato l'uso di qualsiasi forma di rete o di sacco, salvo che si tratti di catture fatte a scopo di ripopolamento e precedentemente denunciate al Comitato provinciale della caccia.
[6]((Il presidente della Giunta provinciale, in armonia con le disposizioni della presente legge, sentito il Comitato provinciale della caccia, regola la caccia alla volpe a cavallo con cani di seguito)).
[7]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a lire 1000 e, qualora la contravvenzione sia commessa a danno di selvaggina stanziale protetta, con l'ammenda da L. 400 a L. 2000.
Testo vigente dal 1 gennaio 1956 al 16 settembre 1967 · versione 9 su Normattiva