Art. 14

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[1]La caccia puo' essere esercitata con armi portatili o da appoggio, con cani, con furetti e con falchi. Nella zona delle Alpi e' vietato l'uso del fucile automatico o a ripetizione a piu' di due colpi con munizione Spezzata, a meno che il serbatoio non sia ridotto in modo da non poter contenere che una sola cartuccia.

[2]L'uccellagione puo' essere esercitata con le reti orizzontali o con quelle verticali fisse, di cui all'art. 90 lettere g) e h) della presente legge, destinate normalmente a funzionare di giorno. Sono pure permessi la prodina con un solo paio di reti, le panie ed i panioni fissi e la quagliara, purche' senza uso di richiami accecati. Ogni altro tipo di uccellagione e' vietato.

[3]Sono del pari vietati:

  • a)l'uso di arma da fuoco impostata, con scatto provocato dalla preda;
  • b)la caccia col fucile su barca a motore, ovvero a rimorchio di barca a motore, nei laghi e sul mare, e la caccia con velivoli;
  • c)le reti di uso notturno, quali lanciatore, diavolacci, diluvi, ferzelli, antanelle, frugnoli e simili;
  • d)il soprerba, lo strascino o strusa;
  • e)le reti verticali rettilinee di sbarramento a gole montane per passate al fischio e al volo;
  • f)l'uccellagione vagante col vischio;
  • g)le paniuzze o tese all'acqua (beverini) per passeracei;
  • h)le sostanze venefiche, anche se usate per protezione agricola, qualora possano riuscire letali alla selvaggina, e quelle inebrianti o esplodenti;
  • i)i mezzi elettrici, le lanterne e le insidie notturne;
  • l)10 gabbie, ceste, pietre a scatto, tagliole ed ogni genere di trappole e trabocchetti;
  • m)i lacci di qualsiasi specie.

[4]((n) le reti sussidiarie o "passate" nei roccoli, nelle brescianelle e nelle uccellande analoghe, escluse le passate tordare;

  • o)le pasture alle tortore preparate con mazzetti di sambuco o con qualsiasi altra specie di mangime;
  • p)i richiami acustici a funzionamento elettromeccanico o di altro tipo muniti o non di amplificatore del suono;
  • q)le panie ed i panioni sia fissi che vaganti;
  • r)le armi munite di silenziatore.))

[5]Nel novero delle armi da fuoco proibite non sono compresi congegni non pericolosi, destinati esclusivamente a segnale d'allarme.

[6]Nella caccia col furetto e' vietato l'uso di qualsiasi forma di rete o di sacco, salvo che si tratti di catture fatte a scopo di ripopolamento e precedentemente denunciate al Comitato provinciale della caccia.

[7]Il presidente della Giunta provinciale, in armonia con le disposizioni della presente legge, sentito il Comitato provinciale della caccia, regola la caccia alla volpe a cavallo con cani di seguito.

[8]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a lire 1000 e, qualora la contravvenzione sia commessa a danno di selvaggina stanziale protetta, con l'ammenda da L. 400 a L. 2000. 14

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 agosto 1967, n. 799

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La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7, 10, 14, 18, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".

Testo vigente dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025 · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art14 · fonte su Normattiva