Art. 18
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[1]E' vietato l'impianto di appostamenti fissi di caccia o di uccellagione senza il consenso del proprietario o del possessore del terreno, del lago o stagno privato, qualora si tratti di tine, imbarcazioni o altro natante ancorato per la caccia.
[2]La precedente disposizione si applica anche agli appostamenti temporanei, i quali importino preparazione di sito con modificazione o occupazione non momentanea del terreno o notevole manomissione di piante.
[3]In terreno libero gli appostamenti fissi non possono essere impiantati a distanza minore di metri 400 dal confino di bandite, di zone di ripopolamento e cattura o di riserve, e gli appostamenti temporanei a distanza minore di metri 100.
[4]Il contravventore e' punito con 'rammenda da L. 100 a L. 1000.
[5]Le norme di questo articolo non si applicano agli appostamenti legalmente esistenti alla data di pubblicazione della presente legge.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva