Art. 25
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[1]L'uccisione e la cattura degli animali nocivi al pari della presa e della distruzione di uova, di nidi e di piccoli nati degli stessi sono permesse dove la caccia sia comunque aperta per una qualsiasi specie di selvaggina e possono essere compiute nelle ore notturne anche col fucile previa autorizzazione scritta del Comitato provinciale, che ne stabilisce le necessarie cautele. L'uccisione e la cattura, nonche' la presa e la distruzione di cui sopra sono, altresi', permesse ai rispettivi concessionari e ai dipendenti agenti nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura in ogni tempo e con qualsiasi mezzo, compresi i lacci, le tagliole e le trappole, con esclusione dell'arma da fuoco impostata con scatto procurato dalla preda.
[2]In tempo di divieto la caccia col fucile a tali animali e' esercitata dagli agenti di vigilanza di cui all'art. 68 della presente legge. Puo', tuttavia, essere autorizzata dal Prefetto, su proposta del Comitato provinciale della caccia, a persone da questo nominativamente designate e con modalita' da determinarsi.
[3]L'uccisione e la cattura degli animali nocivi puo' essere fatta con lacci, tagliole, trappole e bocconi avvelenati anche nei luoghi facilmente sorvegliabili.
[4]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.
[5]Non e' punibile chi abbia ucciso animali rapaci o nocivi per difesa della propria o dell'altrui persona, ovvero di averi propri o di cui abbia la custodia.
[6]Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Comitato centrale, puo' limitare od anche sospendere in una o piu' localita' e per periodi di tempo determinati la caccia a la cattura di una o piu' specie di nocivi, nonche' la presa dei piccoli e la distruzione dei nidi.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 11 gennaio 1945 · versione 0 su Normattiva