Art. 25

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[1]L'uccisione e la cattura degli animali nocivi al pari della presa e della distruzione di uova, di nidi e di piccoli nati degli stessi sono permesse dove la caccia sia comunque aperta per una qualsiasi specie di selvaggina e possono essere compiute nelle ore notturne anche col fucile previa autorizzazione scritta del Comitato provinciale, che ne stabilisce le necessarie cautele. L'uccisione e la cattura, nonche' la presa e la distruzione di cui sopra sono, altresi', permesse ai rispettivi concessionari e ai dipendenti agenti nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura in ogni tempo e con qualsiasi mezzo, compresi i lacci, le tagliole e le trappole, con esclusione dell'arma da fuoco impostata con scatto procurato dalla preda.

[2]Il presidente della Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, ha facolta' di autorizzare, stabilendone le modalita', la caccia agli animali nocivi, in periodo di divieto di caccia, a persone nominativamente designate dal predetto Comitato".

[3]L'uccisione e la cattura degli animali nocivi puo' essere fatta con lacci, tagliole, trappole e bocconi avvelenati anche nei luoghi facilmente sorvegliabili.

[4]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

[5]Non e' punibile chi abbia ucciso animali rapaci o nocivi per difesa della propria o dell'altrui persona, ovvero di averi propri o di cui abbia la custodia.

[6]Il presidente della Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, puo' limitare od anche sospendere in una o piu' localita', ed in periodi di tempo determinati, la caccia, o la cattura di una o piu' specie di animali nocivi, nonche' la presa dei piccoli o la distruzione dei nidi. 2 14

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408

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Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".

L. 2 agosto 1967, n. 799

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La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7, 10, 14, 18, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".

Testo vigente dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025 · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art25 · fonte su Normattiva