Art. 25

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1945 al 1 gennaio 1956. Leggi il testo vigente →

[1]L'uccisione e la cattura degli animali nocivi al pari della presa e della distruzione di uova, di nidi e di piccoli nati degli stessi sono permesse dove la caccia sia comunque aperta per una qualsiasi specie di selvaggina e possono essere compiute nelle ore notturne anche col fucile previa autorizzazione scritta del Comitato provinciale, che ne stabilisce le necessarie cautele. L'uccisione e la cattura, nonche' la presa e la distruzione di cui sopra sono, altresi', permesse ai rispettivi concessionari e ai dipendenti agenti nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura in ogni tempo e con qualsiasi mezzo, compresi i lacci, le tagliole e le trappole, con esclusione dell'arma da fuoco impostata con scatto procurato dalla preda.

[2]In tempo di divieto la caccia col fucile a tali animali e' esercitata dagli agenti di vigilanza di cui all'art. 68 della presente legge. Puo', tuttavia, essere autorizzata dal Prefetto, su proposta del Comitato provinciale della caccia, a persone da questo nominativamente designate e con modalita' da determinarsi.

[3]L'uccisione e la cattura degli animali nocivi puo' essere fatta con lacci, tagliole, trappole e bocconi avvelenati anche nei luoghi facilmente sorvegliabili.

[4]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

[5]Non e' punibile chi abbia ucciso animali rapaci o nocivi per difesa della propria o dell'altrui persona, ovvero di averi propri o di cui abbia la custodia.

[6]Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Comitato centrale, puo' limitare od anche sospendere in una o piu' localita' e per periodi di tempo determinati la caccia a la cattura di una o piu' specie di nocivi, nonche' la presa dei piccoli e la distruzione dei nidi. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408

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Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".

Testo vigente dal 11 gennaio 1945 al 1 gennaio 1956 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art25 · fonte su Normattiva