Art. 3
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[1]Agli effetti della presente legge sono considerati selvaggina stanziale protetta:
- a)fra i mammiferi: il cervo, il daino, il capriolo, la capra selvatica, il muflone, il camoscio, lo stambecco, il cinghiale, l'orso, la marmotta, l'istrice, la lepre comune, la lepre bianca, nonche', limitatamente alla Sicilia, il coniglio selvatico;
- b)fra gli uccelli: tutti i tetraonidi (urogallo o cedrone, gallo forcello o fagiano di monte, francolino di monte e pernice bianca), i fagiani, la coturnice, la pernice rossa, la pernice sarda, la starna e la gallina prataiola;
- c)tutta la selvaggina estranea alla fauna locale, immessa dai Comitati provinciali della caccia di cui all'articolo 82 della presente legge ovvero da concessionari di bandite o di riserve.
[2]Con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Comitato centrale della caccia, puo' includere nell'elenco della selvaggina stanziale protetta, altre specie di selvaggina od escluderne alcune, e cio' anche limitatamente a determinate zone o localita'.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 11 gennaio 1945 · versione 0 su Normattiva