Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1945 al 1 gennaio 1956. Leggi il testo vigente →
[1]Agli effetti della presente legge sono considerati selvaggina stanziale protetta:
- a)fra i mammiferi: il cervo, il daino, il capriolo, la capra selvatica, il muflone, il camoscio, lo stambecco, il cinghiale, l'orso, la marmotta, l'istrice, la lepre comune, la lepre bianca, nonche', limitatamente alla Sicilia, il coniglio selvatico;
- b)fra gli uccelli: tutti i tetraonidi (urogallo o cedrone, gallo forcello o fagiano di monte, francolino di monte e pernice bianca), i fagiani, la coturnice, la pernice rossa, la pernice sarda, la starna e la gallina prataiola;
- c)tutta la selvaggina estranea alla fauna locale, immessa dai Comitati provinciali della caccia di cui all'articolo 82 della presente legge ovvero da concessionari di bandite o di riserve.
[2]Con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Comitato centrale della caccia, puo' includere nell'elenco della selvaggina stanziale protetta, altre specie di selvaggina od escluderne alcune, e cio' anche limitatamente a determinate zone o localita'. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408
2Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".
Testo vigente dal 11 gennaio 1945 al 1 gennaio 1956 · versione 3 su Normattiva