Art. 3
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[1]Agli effetti della presente legge sono considerati selvaggina stanziale protetta:
- a)fra i mammiferi: il cervo, il daino, il capriolo, la capra selvatica, il muflone, il camoscio, lo stambecco, il cinghiale, l'orso, la marmotta, l'istrice, la lepre comune, la lepre bianca, nonche', limitatamente alla Sicilia, il coniglio selvatico;
- b)fra gli uccelli: tutti i tetraonidi (urogallo o cedrone, gallo forcello o fagiano di monte, francolino di monte e pernice bianca), i fagiani, la coturnice, la pernice rossa, la pernice sarda, la starna e la gallina prataiola;
- c)tutta la selvaggina estranea alla fauna locale, immessa dai Comitati provinciali della caccia di cui all'articolo 82 della presente legge ovvero da concessionari di bandite o di riserve.
[2]((Il presidente della Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, puo' aggiungere nuove specie all'elenco della selvaggina stanziale protetta, nonche' limitatamente a determinate zone o localita'. La ordinanza del presidente e' comunicata al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, che ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[3]Con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i presidenti delle Giunte provinciali e la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, determina le esclusioni dall'elenco della selvaggina protetta)). 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408
2Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".
Testo vigente dal 1 gennaio 1956 al 9 maggio 2025 · versione 9 su Normattiva