Art. 34

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[1]Sono vietate sia la presa sia la detenzione di uova, di nidi e di piccoli nati di selvaggina, salvo che nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura a scopo di ripopolamento e salve le eccezioni di cui agli articoli 24 e 25.

[2]Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in casi di particolari necessita' tecniche di ripopolamento di altre localita', puo' consentire, su proposta del Comitato provinciale della caccia interessato, deroghe al divieto di cui al comma, precedente.

[3]Per la protezione delle linee di conduttura della energia elettrica e' permessa al personale addetto la distruzione dei nidi costruiti sui pali e piloni delle linee stesse, da compiersi anche con uso del fucile, purche' il detto personale sia munito della prescritta licenza e venga preventivamente designato al Comitato provinciale della caccia,

[4]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000, e da L. 200 a L. 2000 quando si tratti di selvaggina stanziale protetta.

[5]In caso di condanna di persona sottoposta alla patria potesta' o alla tutela, qualora il condannato sia insolvibile, il genitore o tutore e' obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole. Qualora anche il genitore o il tutore risulti insolvibile la pena inflitta e' convertita, nei riguardi del condannato, ai sensi dell'art. 136 del Codice penale.

[6]Non e' punibile colui che raccolga uova, nidi o piccoli nati per sottrarli a sicura distruzione o morte, purche' ne dia avviso entro 24 ore al Comitato provinciale della caccia o alla Sezione della Federazione italiana della caccia piu' vicina, che adottano le disposizioni del caso.

Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 1 gennaio 1956 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art34 · fonte su Normattiva