Art. 34

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[1]Sono vietate sia la presa sia la detenzione di uova, di nidi e di piccoli nati di selvaggina, salvo che nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura a scopo di ripopolamento e salve le eccezioni di cui agli articoli 24 e 25.

[2]Il presidente della Giunta provinciale, in casi di particolari necessita' tecniche di ripopolamento di altre localita', puo' consentire, su proposta del Comitato provinciale della caccia, deroghe al divieto posto al prime comma.

[3]Per la, protezione delle linee di conduttura della energia elettrica e' permessa al personale addetto la distruzione dei nidi costruiti sui pali e piloni delle linee stesse, da compiersi anche con uso del fucile, purche' il detto personale sia munito della prescritta licenza e venga preventivamente designato al Comitato provinciale della caccia,

[4]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000, e da L. 200 a L. 2000 quando si tratti di selvaggina stanziale protetta.

[5]In caso di condanna di persona sottoposta alla patria potesta' o alla tutela, qualora il condannato sia insolvibile, il genitore o tutore e' obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole. Qualora anche il genitore o il tutore risulti insolvibile la pena inflitta e' convertita, nei riguardi del condannato, ai sensi dell'art. 136 del Codice penale.

[6]Non e' punibile colui che raccolga uova, nidi o piccoli nati per sottrarli a sicura distruzione o morte, purche' ne dia avviso entro 24 ore al Comitato provinciale della caccia o alla Sezione della Federazione italiana della caccia piu' vicina, che adottano le disposizioni del caso. 14

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 agosto 1967, n. 799

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La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7, 10, 14, 18, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".

Testo vigente dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025 · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art34 · fonte su Normattiva