Art. 35
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[1]E' vietata la cattura di selvaggina stanziale protetta a mezzo di reti, eccetto nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura a scopo di ripopolamento o di miglioramento tecnico.
[2]Il Ministro per l'agricoltura e' per le foreste, in caso di particolari necessita' tecniche di ripopolamento di altre localita', su proposta del Comitato provinciale della caccia competente, puo' consentire deroghe al divieto di cui alla prima parte del precedente comma.
[3]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 500 a L. 3000.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 1 gennaio 1956 · versione 0 su Normattiva