Art. 35

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[1]E' vietata la cattura di selvaggina stanziale protetta a mezzo di reti, eccetto nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura a scopo di ripopolamento o di miglioramento tecnico.

[2]((Il presidente della Giunta provinciale puo' altresi' consentire, in caso di particolari necessita' tecniche di ripopolamento di altre localita', su proposta del Comitato provinciale della caccia, deroghe al divieto di cui alla prima parte del precedente comma)).

[3]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 500 a L. 3000.

Testo vigente dal 1 gennaio 1956 al 16 settembre 1967 · versione 9 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art35 · fonte su Normattiva