Art. 35
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[1]E' vietata la cattura di selvaggina stanziale protetta a mezzo di reti, eccetto nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura a scopo di ripopolamento o di miglioramento tecnico.
[2]Il presidente della Giunta provinciale puo' altresi' consentire, in caso di particolari necessita' tecniche di ripopolamento di altre localita', su proposta del Comitato provinciale della caccia, deroghe al divieto di cui alla prima parte del precedente comma.
[3]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 500 a L. 3000. 14
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 agosto 1967, n. 799
14La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7, 10, 14, 18, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".
Testo vigente dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025 · versione 15 su Normattiva