Art. 49

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[1]La concessione di bandita o di riserva e' sempre revocabile quando dal concessionario non siano osservate le disposizioni di legge e quelle del decreto di concessione.

[2]Piu' particolarmente la revoca viene disposta quando, a giudizio insindacabile del Ministro, risulti:

  • a)che il concessionario o persona da lui autorizzata eserciti la caccia o l'uccellagione nella bandita o, in tempo di divieto, nella riserva;
  • b)che il concessionario, o chi per lui, acquisti abitualmente o notoriamente uova di selvaggina o piccoli nati di provenienza illegittima;
  • c)che il concessionario non abbia ottemperato all'obbligo della vigilanza contro le violazioni delle norme stabilite dalla presente legge;
  • d)che manchino o non siano mantenute, come e' prescritto dall'art. 45, le tabelle perimetrali;
  • e)che il concessionario non mantenga la bandita o la riserva nella dovuta efficienza per quanto riguarda il numero dei riproduttori;
  • f)che il concessionario si renda responsabile di trascuranza grave nella manutenzione della bandita o della riserva;
  • g)che il territorio si dimostri inadatto alla propagazione o alla sosta della selvaggina; o comunque la bandita o la riserva non risponda alle finalita' d'interesse faunistico per le quali la concessione fu accordata;
  • h)che per difetto di organizzazione del consorzio sia irregolare il funzionamento della riserva.

[3]Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste provvede con proprio decreto, sentiti il Comitato provinciale ed il Comitato centrale della caccia.

[4]In luogo della revoca della concessione, il Ministro, avuto riguardo alle circostanze di fatto e osservate le formalita' stabilite nel comma precedente, puo' comminare al concessionario il pagamento, a favore dell'erario dello Stato, di una somma da L. 500 a L. 3000. Qualora il pagamento della somma non sia effettuato nel termine all'uopo stabilito, e' disposta la revoca.

[5]In caso di revoca, il competente Comitato provinciale nella caccia ha diritto di prelevare dalla bandita o dalla riserva, a scopo di ripopolamento di altre localita', la selvaggina catturabile, previo pagamento al concessionario del valore relativo. Questa disposizione si applica anche nel caso di rinuncia volontaria alla concessione.

[6]Per l'accertamento del funzionamento delle bandite e delle riserve il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvedera' a periodiche ispezioni, avvalendosi anche del personale della Federazione italiana della caccia.

Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 11 gennaio 1945 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art49 · fonte su Normattiva