Art. 49
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[1]La concessione di bandita o di riserva e' sempre revocabile quando dal concessionario non siano osservate le disposizioni di legge e quelle del decreto di concessione.
[2]((Piu' particolarmente la revoca viene disposta quando su deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo presidente, risulti:))
- a)che il concessionario o persona da lui autorizzata eserciti la caccia o l'uccellagione nella bandita o, in tempo di divieto, nella riserva;
- b)che il concessionario, o chi per lui, acquisti abitualmente o notoriamente uova di selvaggina o piccoli nati di provenienza illegittima;
- c)che il concessionario non abbia ottemperato all'obbligo della vigilanza contro le violazioni delle norme stabilite dalla presente legge;
- d)che manchino o non siano mantenute, come e' prescritto dall'art. 45, le tabelle perimetrali;
- e)che il concessionario non mantenga la bandita o la riserva nella dovuta efficienza per quanto riguarda il numero dei riproduttori;
- f)che il concessionario si renda responsabile di trascuranza grave nella manutenzione della bandita o della riserva;
- g)che il territorio si dimostri inadatto alla propagazione o alla sosta della selvaggina; o comunque la bandita o la riserva non risponda alle finalita' d'interesse faunistico per le quali la concessione fu accordata;
- h)che per difetto di organizzazione del consorzio sia irregolare il funzionamento della riserva.
[3]((Il presidente del Comitato provinciale della caccia provvede su deliberazione del Comitato stesso. Contro tale provvedimento e' ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste che, previ accertamenti, decide con proprio decreto.
[4]In luogo della revoca della concessione il presidente del Comitato provinciale della caccia, avuto riguardo alle circostanze di fatto e previa deliberazione del Comitato stesso, puo' comminare al concessionario il pagamento a favore dell'erario dello Stato di una somma da lire 40.000 a lire 200.000)).
[5]In caso di revoca, il competente Comitato provinciale nella caccia ha diritto di prelevare dalla bandita o dalla riserva, a scopo di ripopolamento di altre localita', la selvaggina catturabile, previo pagamento al concessionario del valore relativo. Questa disposizione si applica anche nel caso di rinuncia volontaria alla concessione.
[6]((Per l'accertamento del funzionamento delle bandite e delle riserve il Comitato provinciale della caccia provvede a periodiche ispezioni avvalendosi di personale da esso indicato)). 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408
2Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".
Testo vigente dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025 · versione 15 su Normattiva