Art. 49

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[1]La concessione di bandita o di riserva e' sempre revocabile quando dal concessionario non siano osservate le disposizioni di legge e quelle del decreto di concessione.

[2]Piu' particolarmente la revoca viene disposta quando, a giudizio insindacabile del Ministro, risulti:

  • a)che il concessionario o persona da lui autorizzata eserciti la caccia o l'uccellagione nella bandita o, in tempo di divieto, nella riserva;
  • b)che il concessionario, o chi per lui, acquisti abitualmente o notoriamente uova di selvaggina o piccoli nati di provenienza illegittima;
  • c)che il concessionario non abbia ottemperato all'obbligo della vigilanza contro le violazioni delle norme stabilite dalla presente legge;
  • d)che manchino o non siano mantenute, come e' prescritto dall'art. 45, le tabelle perimetrali;
  • e)che il concessionario non mantenga la bandita o la riserva nella dovuta efficienza per quanto riguarda il numero dei riproduttori;
  • f)che il concessionario si renda responsabile di trascuranza grave nella manutenzione della bandita o della riserva;
  • g)che il territorio si dimostri inadatto alla propagazione o alla sosta della selvaggina; o comunque la bandita o la riserva non risponda alle finalita' d'interesse faunistico per le quali la concessione fu accordata;
  • h)che per difetto di organizzazione del consorzio sia irregolare il funzionamento della riserva.

[3]Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste provvede con proprio decreto, sentiti il Comitato provinciale ed il Comitato centrale della caccia.

[4]In luogo della revoca della concessione, il Ministro, avuto riguardo alle circostanze di fatto e osservate le formalita' stabilite nel comma precedente, puo' comminare al concessionario il pagamento, a favore dell'erario dello Stato, di una somma da L. 500 a L. 3000. Qualora il pagamento della somma non sia effettuato nel termine all'uopo stabilito, e' disposta la revoca.

[5]In caso di revoca, il competente Comitato provinciale nella caccia ha diritto di prelevare dalla bandita o dalla riserva, a scopo di ripopolamento di altre localita', la selvaggina catturabile, previo pagamento al concessionario del valore relativo. Questa disposizione si applica anche nel caso di rinuncia volontaria alla concessione.

[6]Per l'accertamento del funzionamento delle bandite e delle riserve il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvedera' a periodiche ispezioni, avvalendosi anche del personale della Federazione italiana della caccia. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408

2

Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".

Testo vigente dal 11 gennaio 1945 al 1 gennaio 1956 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art49 · fonte su Normattiva